7. Intellectual Property (Proprietà intellettuale)
7. Intellectual Property (Proprietà intellettuale)
L'IETF non prende posizione riguardo alla validità o all'ambito di qualsiasi proprietà intellettuale o altri diritti che potrebbero essere rivendicati come pertinenti all'implementazione o all'uso della tecnologia descritta in questo documento o nella misura in cui qualsiasi licenza sotto tali diritti potrebbe o non potrebbe essere disponibile; né rappresenta di aver fatto alcuno sforzo per identificare tali diritti. Le informazioni sulle procedure dell'IETF riguardo ai diritti nei documenti standard-track e relativi agli standard possono essere trovate in BCP-11.
Copie delle rivendicazioni di diritti rese disponibili per la pubblicazione e qualsiasi assicurazione di licenze da rendere disponibili, o il risultato di un tentativo fatto per ottenere una licenza generale o un'autorizzazione per l'uso di tali diritti proprietari da parte di implementatori o utenti di questa specifica possono essere ottenute dal Segretariato IETF.
L'IETF invita qualsiasi parte interessata a portare alla sua attenzione qualsiasi copyright, brevetto o domanda di brevetto, o altri diritti proprietari che potrebbero coprire la tecnologia che potrebbe essere richiesta per praticare questo standard. Si prega di indirizzare le informazioni al Direttore Esecutivo IETF.
Nota importante: Questa sezione riflette le politiche e le procedure di proprietà intellettuale in vigore al momento della pubblicazione di questo RFC (dicembre 2002). Le attuali politiche IETF sulla proprietà intellettuale sono documentate in BCP 78 e BCP 79, che dovrebbero essere consultate per le informazioni più aggiornate riguardanti i diritti di proprietà intellettuale nei documenti IETF.